Accesso agli atti
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Servizio attivo
la richiesta di accesso agli atti, e/o documenti amministrativi, è lo strumento attraverso il quale si esercita il diritto degli interessati a prendere visione, ed eventualmente ottenere copia, dei documenti amministrativi.
A chi è rivolto
Accesso civico semplice e generalizzato
Tutti i cittadini hanno diritto di accesso a dati e documenti, tramite l'accesso civico, come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
In particolare:
- L'accesso civico semplice a dati e documenti con obbligo di pubblicazione, previsto dall'art. 5, comma 1, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare ma di cui abbiano omesso la pubblicazione.
- L'accesso civico generalizzato (FOIA-Freedom of information act), previsto dall'art. 5, comma 2, è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Accesso documentale
L'accesso documentale è rivolto a tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese) che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell'art 9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
È rivolto al cittadino interessato a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi di cui ha un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Descrizione
Il servizio “Accesso agli Atti” è un servizio gratuito fatto salvo i casi specifici per la consultazione amministrativa per cui si deve conferire una marca da bollo da € 16,00.
Tale servizio permette a chi ne ha interesse di prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi richiesti e può essere civico o documentale.
L'Accesso Civico è il diritto del cittadino di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, e modificato dal D.Lgs. 97/2016.
L’accesso civico si distingue in:
- Accesso Civico semplice
consente a chiunque, senza indicare motivazioni, di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione; - Accesso Civico generalizzato
che consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di accedere a dati e a documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs.33/2013.
L'Accesso Documentale (il tradizionale Accesso agli Atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.
Come fare
Per richiedere l'accesso agli atti il cittadino può:
- Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio".
- A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.frisa.ch.it
- Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Piazza Principe di Piemonte n. 16 , 66030, Frisa (CH)
Cosa serve
Ai fini della corretta compilazione della domanda, il cittadino deve:
- indicare il tipo di accesso agli atti che intende chiedere:
- civico semplice;
- civico generalizzato;
- documentale;
- indicare i dati o i documenti per i quali richiede l'accesso;
- solamente in caso di accesso documentale, indicare il motivo della richiesta.
- Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Cosa si ottiene
Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con provvedimento espresso e motivato.
Per l’accesso civico semplice o generalizzato la risposta sarà inviata al cittadino tramite posta elettronica.
Per la richiesta di accesso documentale il cittadino otterrà la sua risposta secondo una delle seguenti modalità scelta nella domanda:
- presa visione: esame senza estrazione di copie;
- copia cartacea: esame ed estrazione di copia semplice con pagamento dei costi di riproduzione;
- copia conforme cartacea: esame ed estrazione di copia conforme (l’ente attesta la conformità all’originale del documento), pagamento dei costi di riproduzione e applicazione dell’imposta di bollo;
- copia digitale su supporto elettronico: esame ed estrazione di copia con rilascio su supporto elettronico da fornirsi da parte del richiedente;
- copia digitale a mezzo posta elettronica: esame ed estrazione di copia con rilascio a mezzo di posta elettronica;
- copia conforme digitale su supporto elettronico: esame ed estrazione di copia con rilascio su supporto elettronico da fornirsi da parte del richiedente e applicazione dell’imposta di bollo;
- copia conforme digitale a mezzo posta elettronica: esame ed estrazione di copia con rilascio a mezzo di posta elettronica e applicazione dell’imposta di bollo.
Soltanto in caso di presa visione o copie cartacee il cittadino non dovrà recarsi presso lo sportello per ritirare il documento.
Tempi e scadenze
Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso la Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. I controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d’accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dalla legge.
Quanto costa
L’invio dell’istanza è gratuito.
I costi da sostenere per la richiesta di accesso agli atti sono dettagliati di seguito e dovranno essere conferiti presso gli uffici comunali al momento del ritiro degli atti richiesti.
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€ 0,15 per ciascuna copia in formato A4
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€ 0,30 per ciascuna copia in formato A3
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€ 16,00 per marca da bollo, in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi in copia conforme.
La marca da bollo deve essere acquistata preventivamente dal richiedente (disponibile in qualsiasi tabaccheria) e indicata nella richiesta tramite numero identificativo e data di emissione. Una volta registrati questi dati, la marca verrà considerata annullata.
In aggiunta alle spese di riproduzione sopra indicate, sono previsti i seguenti costi fissi di accesso e ricerca d'archivio:
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€ 5,00 per documenti richiesti relativi agli ultimi 3 anni
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€ 16,00 per documenti richiesti risalenti a più di 3 anni fa
Accedi al servizio
Attualmente, questo servizio non è disponibile online.
Per avere informazioni o richiedere direttamente il servizio, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Condizioni di servizio
Contatti
Ultimo aggiornamento: 07/05/2026, 17:35
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